Con il DECRETO LEGISLATIVO 22 novembre 2023, n. 184, a far data dal 23 dicembre 2023 è recepita dall’Italia la direttiva 2021/2118/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
A tale scopo, le disposizioni in esame (articolo 1) apportano modifiche al Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) e (articolo 2) al Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 2005).
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore delle norme introdotte, stabilendo che le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023.
Concettualmente è variato la definizione di veicolo e utilizzo del veicolo così come nella definizione del Codice delle Assicurazioni Private (CAP).
Gli art. 1; 122; e 122 bis del CAP sono quelli qui presi in considerazione e che sono oggetto di modifica del CdS.
L’obbligo assicurativo dei veicoli non è più “legato” alla sola circolazione del veicolo stesso in area pubblica ma al suo scopo e utilizzo indipendentemente dal suolo in cui si trova, sia esso pubblico o privato.
La mancanza di assicurazione del veicolo si applica, in caso di incidente, anche in area privata.
Degna di nota è invece la nuova previsione di sanzione prevista per le deroghe di cui all’art. 122bis CAP: In caso di utilizzo del mezzo con assicurazione SOSPESA la violazione di cui al comma 2° dell’art. 193 del C.d.S. sono aumentate della metà della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dallo stesso comma.
Di seguito gli articoli che più interessano.
Ultima precisazione: i veicoli elettrici leggeri (monopattini) NON sono ora contemplati nel Decreto e all'obbligo di assicurazione.
Veicolo - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 1 COMMA 1 lett. rrr
1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;
o 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
«1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma 1,le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli ai sensi del presente codice.»;
UTILIZZO
Art. 122 CAP
«1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente»;
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.
1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo193.
Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.»;
DEROGHE
«Art. 122-bis CAP(Deroghe).
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.
2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità. Per i veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS, possono essere disciplinati ulteriori casi e modalità di sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al medesimo articolo 60.
3. La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1,lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. L'impresa ne da' tempestiva comunicazione all'assicurato.